rispettino l’ambiente ma che siano anche sicuri a livello alimentare per i consumatori.
2. La denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico
Ai fini dell’articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nei territori di appartenenza, contenente il nome scientifico della specie in accordo a quanto riportato nel sistema d’informazione FishBase o nel database ASFIS dell’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), la denominazione commerciale, il nome della specie nella lingua dello stato membro o eventualmente ogni altro nome accettato o autorizzato a
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